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L’IMU R….. LORU! DUBBI ED IMPRECAZIONI SULLA NUOVA IMPOSTA A POCHI GIORNI DALLA SCADENZA

07 giu

Probabilmente dalle nostre parti la prima parte del titolo è la frase più ricorrente sulla bocca di addetti ai lavori e, soprattutto, di molti cittadini in questi ultimi giorni. A giusta ragione, aggiungerei, non solo per quanto pesa nelle loro tasche ma anche per il fatto che l’acronimo di questa nuova esosa imposta si presta molto favorevolmente al nostro dialetto. In questi giorni purtroppo si parla molto anche di terremoto ma l’effetto devastante dell’IMU sulle abitazioni di proprietà non è da meno.

In particolare, a pronunciare la spontanea imprecazione sono coloro che massimamente si avvantaggiavano della esenzione totale ICI prevista per le case adibite ad abitazione principale dei propri congiunti che ne disponevano attraverso un semplice contratto di comodato d’uso. E’ il caso, molto ricorrente anche ad Oria, dei genitori proprietari di più immobili in cui dimorano i propri figli con le loro famiglie. Con l’avvento dell’IMU per costoro è finita la pacchia ed ora è un vero e proprio bagno di sangue in quanto passano da una esenzione totale alla tassazione dei propri immobili con applicazione dell’aliquota massima (ora 7,6 per mille, ma suscettibile di attestarsi su valori ben più alti a seconda di ciò che deciderà il Comune).

Una soluzione c’è, è costosa ma alla lunga paga, considerato il peso della nuova imposta. In buona sostanza, in alternativa alla sistemazione patrimoniale familiare definitiva “in vita” attraverso divisioni e donazioni, si potrebbe optare per la costituzione sull’abitazione di un diritto reale di godimento come il diritto di abitazione o il diritto d’uso. Per costituire tale diritto occorre però recarsi presso un notaio e sborsare un po’ di quattrini che, tuttavia verrebbero recuperati mediamente in due, massimo tre anni attraverso il risparmio d’imposta (anche in un solo un anno per gli immobili con rendita elevata).

Si ricorda che per l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per la case adibite ad abitazione principale occorre che il proprietario o comproprietario sia ivi residente e vi dimori abitualmente: in tal caso potrà anche applicare le detrazioni previste (quella base di 200 euro da ripartire tra tutti gli aventi diritto più 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni); l’aliquota ridotta va rapportata alla percentuale di possesso. Diverso è il caso in cui il soggetto residente e dimorante nella casa in questione è titolare del diritto di abitazione: in tal caso l’aliquota ridotta si applica all’intera rendita rivalutata.

Un esempio può chiarire meglio: una abitazione è posseduta da quattro fratelli con quote del 25%, ma solo uno di loro vi risiede e dimora abitualmente. In tal caso quest’ultimo pagherà l’aliquota ridotta calcolata sul 25% della rendita rivalutata, mentre ognuno degli altri fratelli applicherà l’aliquota ordinaria (seconda casa) sempre al 25% della rendita rivalutata.

Se invece i quattro fratelli decidessero di recarsi dal notaio per costituire un diritto reale di abitazione in favore del fratello residente, soltanto quest’ultimo pagherebbe l’IMU (ad aliquota agevolata prima casa) sull’immobile in questione, applicandola al 100% della rendita rivalutata; gli altri fratelli non pagherebbero nulla. In sostanza è la stessa regola applicabile ai fini IRPEF ai redditi da fabbricati, né più né meno.

Una particolarità riguarda il caso del coniuge superstite cui spetta il diritto di abitazione per legge (art. 540 c.c.), senza bisogno di atti notarili. Pertanto, se la proprietà di una abitazione in seguito alla successione per causa di morte dell’altro coniuge/genitore spetta pro-quota ai familiari (ad es. 1/3 al coniuge superstite e 2/3 ai figli), e supponendo che l’unico residente nell’abitazione sia il coniuge superstite, solo quest’ultimo pagherà l’IMU (ridotta) sul 100% dell’immobile in questione applicando anche le detrazioni, mentre i figli non pagheranno nulla.

Insomma… un gran bel casino: L’IMU R….. LORU!!!

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